I soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata su aree concesse in diritto di proprietà o in diritto di superficie, possono chiedere all'Amministrazione la rimozione di tutti i vincoli convenzionali, compresi quelli relativi al prezzo massimo di cessione ed al canone massimo di locazione (Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 49 - bis).
La rimozione dei vincoli è subordinata alla sussistenza della condizione che siano già trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell’ unità abitativa (il primo trasferimento, operato con atto notarile, è quello compiuto dal concessionario che ha realizzato l’intervento edificatorio all’avente causa).
L’importo da corrispondere per la rimozione dei vincoli è determinato ai sensi della Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31 com. 49 - bis e, nel caso di alloggio inserito in edificio condominiale, è calcolato in base ai millesimi di proprietà.