Fare un ravvedimento operoso

Fare un ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.

Può essere utilizzato solo se la violazione non sia già stata contestata e non siano iniziate attività amministrative di accertamento comunicate formalmente al contribuente (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, art. 13, com. 1).

Esistono sei tipologie di ravvedimento in funzione dell'entità del ritardo accumulato:

  • ravvedimento sprint
  • ravvedimento breve 
  • ravvedimento medio-trimestrale
  • ravvedimento lungo o annuale
  • ravvedimento lunghissimo o biennale
  • ravvedimento ultra-biennale.

Il tasso di riferimento annuale per gli interessi giornalieri è definito di anno in anno tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Se non si provvede spontaneamente al pagamento alle scadenze previste, il Comune procederà all’invio dell'avviso di accertamento che verrà notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione. Se non si ottempera comunque al pagamento, il Comune avvierà la procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale ai sensi e per gli effetti della legge.

Approfondimenti

Ravvedimento sprint

Il ravvedimento sprint (applicabile entro il 14° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 22 giugno (6° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,006 = 0,90 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 6) / 365 = 0,00 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 0,90 € + 0,00 € = 150,90 €
Ravvedimento breve

Il ravvedimento breve (applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 6 luglio (20° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,015 = 2,25 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 20) / 365 = 0,02 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 2,25 € + 0,02 € = 152,27 €
Ravvedimento medio - trimestrale

Il ravvedimento medio - trimestrale (applicabile dal 31° al 90° giorno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 15 agosto (60° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0167 = 2,51 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 60) / 365 = 0,05 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 2,51 € + 0,05 € = 152,56 €
Ravvedimento lungo o annuale

Il ravvedimento lungo o annuale (applicabile oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro un anno di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 24 settembre (100° giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0375 = 5,63 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 100) / 365 = 0,08 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 5,63 € + 0,08 € = 155,71 €
Ravvedimento lunghissimo o biennale

Il ravvedimento lunghissimo o biennale (applicabile oltre l'anno di ritardo, ma comunque entro due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 4,29% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno dell'anno successivo (un anno e quattro giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0429 = 6,435 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 369) / 365 = 0,30 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 6,435 € + 0,30 € = 156,73 €
Ravvedimento ultra-biennale

Il ravvedimento ultra-biennale (applicabile oltre i due anni di ritardo), prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta con una sanzione fissa del 5,0% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Esempio:

Supponendo di avere una scadenza prevista il 16 giugno, che l'importo da versare sia pari a 150,00 € e il tasso di interesse di riferimento annuale sia pari a 0,2%.

Se si vuole pagare il saldo il 20 giugno del secondo anno successivo (due anni e quattro giorno di ritardo):

  • importo da versare: 150,00 €
  • importo della sanzione: 150,00 x 0,0500 = 7,50 €
  • importo degli interessi giornalieri: (150,00 x 0,002 x 734) / 365 = 0,60 €
  • importo totale da versare: 150,00 € + 7,50 € + 0,60 € = 158,10 €
Come pagare?

Per il pagamento del ravvedimento operoso relativo a IMU e TASI occorre utilizzare il modello F24, come per i pagamenti normali, versando l'intera somma (importo da versare, importo della sanzione e importo degli interessi giornalieri) con il corretto codice tributo e barrando la casella “ravv”.

I codici tributo per le quote da versare al Comune sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

È possibile chiedere il calcolo del ravvedimento operoso per IMU e TASI ed i relativi F24 al seguente indirizzo mail:  tributi@sandonadipiave.net

È altresì possibile utilizzare l’apposito servizio di calcolo on-line cliccando sul seguente link: Calcolo Online Anutel.
 
Per usufruire di tale servizio il contribuente deve avere a disposizione le rendite degli immobili per il quale effettuare il calcolo. Il programma permette il calcolo dell’imposta dovuta, del ravvedimento operoso, la stampa del riepilogo del calcolo effettuato e la stampa del modello F24 per il pagamento.

Con ordinanza del 30 aprile 2020, n. 113, sono state prorogate le misure stabilite con la precedente ordinanza del 12/03/2020, n. 78, la quale stabilisce che l’accesso agli uffici comunali sarà garantito esclusivamente per ragioni di comprovata e indifferibile urgenza, previo contatto telefonico (dal martedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:00) ai seguenti numeri:

  • +39 0421590334
  • +39 0421 590335
  • +39 0421590331

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 17:00.57