
Anno 2020
A partire dall’anno 2020, con l’istituzione della nuova IMU, non è prevista l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.
Anno 2015
Dall’anno 2015 è invece previsto che l’assimilazione all’abitazione principale per una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulta locata o data in comodato d’uso.
Su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI (tassa rifiuti) e TASI sono applicate, per ciascun anno in misura ridotta di due terzi.
Presentare nei termini (30 giugno dell’anno successivo) idonea dichiarazione
Anno 2014
Ai sensi del Decreto legge 06/12/2011, n. 2001, art. 13, i Comuni per il 2014 non potranno assimilare all’abitazione principale le abitazioni possedute dai soggetti iscritti all’AIRE e pertanto saranno soggette all’IMU con l’aliquota ordinaria del 10,60‰.
Approfondimenti
A differenza di quanto disposto per i versamenti ICI, i residenti all’estero devono procedere ai versamenti nei termini ordinari, quindi 16 giugno e 16 dicembre.