I soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata ai sensi degli artt. 17-18 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 17 e 18 (ex artt. 7-8 L. 10/77) per la riduzione del contributo concessorio, possono chiedere all'Amministrazione la rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione ed al canone massimo di locazione, nonché di tutti gli altri vincoli convenzionali.(Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 49-ter).
La rimozione dei vincoli è subordinata alla sussistenza della condizione che siano già trascorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data del primo trasferimento dell’ unità abitativa (il primo trasferimento, operato con atto notarile, è quello compiuto dal concessionario che ha realizzato l’intervento edificatorio all’avente causa).
L’importo da corrispondere per la rimozione dei vincoli è determinato ai sensi della Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31 com. 49-bis e 49-ter e, nel caso di alloggio inserito in edificio condominiale, è calcolato in base ai millesimi di proprietà.