Chiedere il rilascio di copia del rapporto di rilievo di un incidente stradale

Chiedere il rilascio di copia del rapporto di rilievo di un incidente stradale

Le persone coinvolte in un incidente stradale possono richiedere alla polizia locale che ha effettuato i rilievi:

  • tutte le informazioni nel caso di sinistri in cui vi siano stati solo dei danni a cose
  • i soli dati di identificazione degli altri veicoli e conducenti nel caso vi siano feriti tra le persone coinvolte
  • decorsi 30 giorni dalla data dell’incidente, su richiesta degli interessati, può essere rilasciata copia degli atti che descrivono le modalità dell’incidente (relazione sulla dinamica, rilievi e schizzi planimetrici, documentazione fotografica e/o videoregistrata) e delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e dei terzi, esclusi gli atti di contestazione di violazione di norme al codice della strada.

La possibilità di  ricevere informazioni relative a sinistri stradali rilevati é prevista dal nuovo Codice della Strada Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 11, com. 4 e art. 12 e dal relativo Regolamento di esecuzione Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 21.

Gli atti relativi ad un incidente stradale possono essere rilasciati  esclusivamente agli aventi diritto cioè persone coinvolte direttamente (pedoni, conducenti), persone coinvolte indirettamente (trasportati, proprietari di veicoli, proprietari di cose danneggiate), compagnie assicuratici per il tramite di personale incaricato (munito di idonea delega) legali delle persone coinvolte direttamente o indirettamente nel sinistro (muniti di idonea delega).

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Sezioni: Polizia locale
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 17:00.57